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I conti dormienti: FOSSE PER CASO QUESTO IL FAMOSO TESORETTO? PDF Stampa E-mail

Scritto da Marista Urru   
mercoledì 05 marzo 2008
 
 sul sito  http://www.federicolippi.it/  veniva pubblicato questo illuminante articolo che  ripropongo sul mio sito

Dal 17 febbraio gli intermediari, le Banche, Le assicurazioni, allerteranno i titolari dei conti dormienti già al 17 Agosto scorso

Entro il prossimo 17 febbraio banche, assicurazioni e intermediari dovranno allertare i titolari dei conti già dormienti al 17 agosto scorso, data di entrata in vigore del Dpr 116. Si spedirà una raccomandata da parte dell'intermediario  al titolare del rapporto, all'ultimo indirizzo conosciuto, con l'invito a effettuare un'operazione entro 180 giorni per "svegliare" il conto. Altrimenti le somme vanno dirottate verso il fondo creato per risarcire le vittime dei crack finanziari e da cui si attingerà anche per stabilizzare i precari della PA e per funzioni di utilità sociale.

 


 


L’art. 1 del  Decreto del Presidente della repubblica del 22 giugno 2007, n116,  precisa  alla lettera B) cosa si intende per depositi dormienti : ..”..i rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o  do terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari di cui all’art. 2 comma 1”

Per i depositi dormienti si parla di un valore che oscillerebbe tra i 12 ed i 15 miliardi di euro

NB: Non interrompono la dormienza, il pagamento delle bollette con domiciliazione bancaria, delle utenze del gas, del telefono ecc, nè altri pagamenti automatici come i bonifici bancari effettuati da terzi.

Comunque il Ministero della Economia ha risposto ad una serie di quesiti  sollevati  dall’Abi sulla disciplina dei conti dormienti ed ha approvato un regolamento di attuazione dell’art 1 commi 343/345 della legge n. 266/2005, che furono voluti da Tremonti per  rimborsare i risparmiatori vittime delle frodi finanziarie (Parmalat, Argentina. Cirio e simili), poi dal governo Prodi regolamentati in modo da  prelevare risorse per stabilizzare i precari della pubblica amministrazione.

Comma n. 343.

Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.
Comma n. 344.

 Ai benefìci di cui al comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.
Comma n. 345.

 Il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonchè del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.


Per chi volesse approfondire :

http://www.federicolippi.it/content/view/158/1/

 


 


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